LEGITTIMA DIFESA: cambiare tutto per non cambiare niente?
LEGITTIMA DIFESA: cambiare tutto per non cambiare niente?
LA DIFESA E’ SEMPRE LEGITTIMA
Salvini e Di Maio separati sul tema della legittima difesa.
Mentre la Lega accelera e martedì 16 ottobre la commissione Giustizia del Senato inizia a votare 71 emendamenti, ecco che 3 di questi sono del M5S.
Il disegno di legge,
- art.1, modifica l’art.52 del codice penale, nel senso di ritenere “sempre” proporzionata all’offesa, la difesa domestica, così ogni difesa del domicilio è legittima e ogni intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica può bene essere respinta;
- art.2, interviene sull’art.55 del codice penale, perché l’eccesso colposo non sia punibile allorquando la legittima difesa domestica sia stata esercitata a tutela dell’incolumità propria o altrui in condizioni di minorata difesa dettata o dal fatto che l’aggressore ha profittato di “circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa” o perché ci si è trovati “in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”;
- art.7, aggiunge due commi all’art.2044 del codice civile, perché essendo la difesa domestica sempre penalmente legittima, il riflesso civilistico sia che nessun risarcimento sia mai dovuto all’aggressore, salvo al più in ipotesi di eccesso colposo un’indennità, che il giudice dovrà apprezzare tenendo comunque conto della corresponsabilità del danneggiato, che con la gravità della sua condotta ha concorso a essere egli stesso causa del suo male;
- art.8, introduce nel Testo Unico delle Spese di Giustizia, l’art.115 bis e dispone il gratuito patrocinio a favore di chi ottenga provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo.
Gli emendamenti del M5S vogliono ridurre la portata del disegno di legge e chiedono:
- di limitare la legittimità della difesa domestica a quella di risposta alla “violenza o minaccia alla persona”;
- la punibilità dell’eccesso colposo quando compiuto “in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”;
- la non punibilità dell’eccesso colposo solo nei casi di “colpa lieve”
O forse è più giusto che chi si introduce a casa mia, che sia per rubare o per uccidere, si assuma comunque la responsabilità della propria azione criminale e con ciò accetti i rischi e le conseguenze nefaste che possano derivargliene?
Già nel 2006 l’art.52 del codice penale era stato riformato affermando che “sussiste” la proporzione tra offesa e legittima difesa domestica, ma questo non ha impedito alla giurisprudenza successiva di ribadire la necessità di una proporzione tra il tipo di aggressione in atto e i beni in pericolo, se la borsa o la vita.
Il disegno di legge certo rafforza la presunzione di legittimità della difesa domestica, ma non elimina il potere del giudice di valutare la proporzionalità tra la difesa e l’offesa, come pure non impedisce a un pubblico ministero di iscrivere nel registro degli indagati il protagonista di un caso di legittima difesa.
Bastino le parole dell’ex Procuratore aggiunto di Venezia Carlo Nordio: “Non si può evitare l’avvio di un’indagine, come chiedono alcune vittime di aggressioni. Non si può escludere a priori il caso della legittima difesa preordinata, cioè il caso del difeso che invita a casa l’amante della moglie, finge di scambiarlo per un ladro e lo uccide”.
La proporzione tra difesa e offesa, come pure la presenza di una vera aggressione ingiusta in atto e la necessità di difendersi comunque per rimuoverla, saranno sempre oggetto di indagine perché nessuna legittima difesa può accamparsi da parte di chi uccide per risentimento o ritorsione.
Ritengo pertanto giusto si affermi ancora una volta che di principio in casa la difesa è sempre legittima.
Porto San Giorgio, FM, li 14/10/18.
Avv. Andrea Agostini