PROSTITUZIONE SI’ / PROSTITUZIONE NO ?
PROSTITUZIONE SI’ / PROSTITUZIONE NO ?
Sarà che Matteo Salvini dichiara di voler aprire le case chiuse, sarà che Luigi di Maio, rappresentando un movimento diviso tra favorevoli e contrari, evita l’argomento, ma di certo le massime istituzioni dello Stato in questi giorni si sono interessate al tema dello sfruttamento della prostituzione.
Ha iniziato il 6 marzo la Corte Costituzionale, non con una sentenza la cui motivazione sarà redatta nei giorni, ma con un comunicato stampa – “La prostituzione al tempo delle Escort: la Consulta “salva” la legge Merlin” – per anticipare ai media che le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di Appello di Bari, nel processo a Tarantini e Verdoscia per le escort presentate tra il 2008 e il 2009 all’allora premier Silvio Berlusconi, circa il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione, sono state dichiarate infondate all’esito dell’udienza pubblica del 5 febbraio 2019, e quindi tali condotte continuano a costituire reato.
Solo due giorni dopo, 8 marzo, festa della donna, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si esprime contro la tratta delle donne schiave del sesso e ricorda “Lina Merlin, senatrice, partigiana e costituente, promotrice della legge omonima che 61 anni fa dichiarò fuorilegge lo sfruttamento della prostituzione”: “fu una tappa importante nel cammino di liberazione della donna; da quel passo occorre spingersi ancora avanti e non certo tornare indietro.”
Fatta questa doverosa premessa circa l’attualità del tema, quali sono i termini giuridici della questione e soprattutto, se è noto a tutti che in Italia prostituirsi ossia dare prestazioni sessali in cambio di danaro è lecito mentre costituisce reato tutto ciò che vi gravita intorno, quale è stato l’intendimento della corte barese?
Semplice ignoranza della legge o piuttosto il coraggioso tentativo di giuristi laici di invitare indirettamente il Parlamento a legiferare di una realtà umana complessa, che pretende dignità sociale, ma che nessuno, vuoi per convenienza elettorale, vuoi per pregiudizio ideologico, intende riconoscere.
Infatti una cosa è la tratta di essere umani e la costrizione alla prostituzione delle schiave del sesso, altra cosa è la scelta libera e consapevole di prostituirsi delle escort.
Riconosciuta la libertà sessuale e affermata la libertà di iniziativa economica, prerogative costituzionalmente garantite, come si può incriminare chi aiuta la prostituta a esercitare i propri diritti di libertà?
Un reato ha senso quando si ha una vittima, ma la escort non è offesa, anzi trae un beneficio dalla condotta di chi la aiuta a fare impresa della propria sessualità.
Pensiamo a chi procaccia clienti, prende appuntamenti, fornisce gli abiti, garantisce il trasporto, prenota gli ambienti, pubblicizza l’iniziativa, tutti questi danneggiano l’imprenditrice sessuale o piuttosto sono funzionali all’esercizio dei suoi diritti?
Del resto in alcuni Paesi europei come Paesi Bassi, Germania, Austria, Svizzera, la prostituzione non solo è legale, ma anche regolamentata, così da toglierla dalle strade e garantire controlli sanitari e il pagamento delle tasse.
Ecco allora che perseguire, come accade in Italia, il favoreggiamento della messa in pratica di una decisione lecita assunta liberamente, significa criminalizzare condotte inoffensive in forza di motivazioni meramente culturali.
Ciò che a mio avviso va salvaguardata e tutelata penalmente è la libertà di autodeterminazione di ognuno.
Se sei maggiorenne e nessuno ti costringe, pure che la tua morale non è la mia, hai il diritto di compiere e realizzare la scelta di vita che ritieni.
Porto San Giorgio, FM, li 10/3/19.
Avv. Andrea Agostini