MULTE: CLASS ACTION per il rimborso delle spese di notifica
MULTE: CLASS ACTION per il rimborso delle spese di notifica
I “consumatori della strada” con i loro veicoli devono circolare rispettando il codice stradale.
Accade però sempre più spesso di verificare come nella pratica il rispetto dovuto a norme necessarie alla tutela dell’incolumità di ciascuno venga piegato ad altri fini, quali il ripianamento di conti pubblici o l’arricchimento di privati, chiamati dalla Pubblica Amministrazione a gestire la rilevazione delle violazioni, dalle operazioni di accertamento, alla verbalizzazione, fino alla notificazione dei verbali di contestazione. Quest’ultimo punto è quello oggi di interesse.
Dal 1 di febbraio 2018 le multe stradali vanno notificate via Posta Elettronica Certificata a tutti coloro che per legge sono tenuti ad avere una PEC ossia tipicamente i professionisti iscritti in albi e le società e le ditte individuali tenute all’iscrizione nel registro delle imprese. Ciononostante le multe stradali continuano ancora ad essere notificate con le tradizionali modalità cartacee della raccomandata a/r in busta verde.
Ad avviso nostro, che in un contenzioso contro la Provincia di Fermo ha ottenuto il conforto della sentenza del Giudice di Pace di Fermo, 30-06-2018 n.261, “devono essere annullati i verbali per l’infrazione di eccesso di velocità nella circolazione stradale laddove la notificazione avvenuta nella vigenza del dm 18 dicembre 2017 destinata a una società non è avvenuta per posta elettronica certificata dal momento che le imprese, anche individuali, e i professionisti iscritti in ordini o collegi, hanno l’obbligo di creare un indirizzo Pec proprio e comunicarlo al registro delle imprese o agli Ordini/Collegi di appartenenza”.
Nello stesso senso il convincimento del Comune di Porto San Giorgio, il quale, dopo che avevamo eccepito, sempre innanzi al Giudice di Pace di Fermo, r.g.n.4247/18, l’annullabilità della notifica cartacea di una multa stradale ad una ditta, il mese scorso in autotutela ha provveduto a nuova notifica via PEC del verbale di contestazione, intimando il solo pagamento della sanzione, senza aggravio di spese di notificazione.
A non volere comunque ritenere annullabile il verbale notificato con modalità cartacee invece che a mezzo posta elettronica certificata, è comunque lo stesso Ministero dell’Interno a ritenere non dovute le spese di notificazione.
Al contrario invece dal 1 febbraio 2018 le spese di notificazione continuano ad essere addebitate a professionisti e imprese. Chi ha pagato può quindi chiedere e ottenere la restituzione delle spese corrisposte per notifica.
Di quanto si tratta? Pure che a parità di servizio, dipende. Ad esempio il Comune di Porto San Giorgio chiede poco più di 10 euro, ma la Provincia di Fermo chiede più di 20 euro, se non addirittura oltre i 40 euro.